Consigli utili su cosa fare in caso di morte, differenze tra inumazione, tumulazione e cremazione, come funziona la traslazione.

Cosa fare in caso di morte

Se il decesso avviene in abitazione:- occorre chiamare il medico curante, il servizio Suem 118 o la guardia medica, per la dichiarazione delle cause di morte e la redazione di un apposito certificato.
Al fine di garantire un miglior svolgimento del servizio funebre e di evitare spiacevoli incidenti, durante la movimentazione del feretro in ambienti pericolosi (vani scale, corridoi...), che potrebbero compromettere la buona riuscita del servizio e la sicurezza degli operatori, si invitano i parenti a richiedere il trasferimento della salma presso i locali di osservazione del Cimitero (per il comune di Verona  il Monumentale con accesso da Via Caduti senza Croce), permettendo così lo svolgimento di tutte le attività funerarie nel pieno rispetto delle attuali normative, prima fra tutte il Decreto Legislativo 81/2008, garantendo pertanto maggior sicurezza agli operatori incaricati allo svolgimento delle operazioni (servizio Reperibilità 24 ore su 24 348/3965808).
Se il decesso avviene in ospedale o in casa di cura:- alle certificazioni di cui sopra provvederà l'Amministrazione Ospedaliera e/o la direzione della casa di riposo, mentre per l'organizzazione del servizio funebre è necessario rivolgersi ad una Agenzia di Onoranze Funebri.
In caso di decesso in strada o in luoghi pubblici: ovvero in caso di morte di persone che vivono sole, è necessario avvertire la forza pubblica, la quale, dopo gli accertamenti di legge, darà disposizioni  per il trasferimento della salma.     

Per trasporti di feretri su lunghe distanze, anche da e per l'estero, conviene valutare soluzioni alternative all'autofunebre come l'uso di aereo o la cremazione preventiva.

Trasporti di cassette di resti mortali o di urne cinerarie si possono effettuare anche con l'auto dei familiari.

Inumazione

L'inumazione è il tipo di sepoltura in terra, in campi comuni la cui durata è di 10 anni e non è rinnovabile. Trascorsi 10 anni dalla data di sepoltura, per legge, vi è la possibilità di vedere effettuata l’esumazione dal terreno; generalmente per i cimiteri di Verona, secondo il P.R.G., verrà effettuata mediamente dopo circa 15 anni.

Decorsi almeno dieci anni di sepoltura in terra, e previa esposizione di opportuni avvisi all' interno del cimitero in oggetto con preavviso di almeno 6 mesi, si provvede alla esumazione dei resti mortali dei defunti inumati nei campi di sepoltura.

Tumulazione (per il comune di Verona)

La tumulazione è il tipo di sepoltura in manufatti appositamente costruiti all'interno dei cimiteri e si dividono in:

  • tombe di famiglia con concessione di 99 anni;
  • loculi con concessione di 30 anni;
  • cellette ossario/cinerarie con concessione di 50 anni.

Per i cimiteri del comune di Verona, possono fare richiesta di concessione di loculo i familiari di un defunto o persone in vita con più di 65 anni e senza parenti entro il 2° grado tale concessione è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri.

La concessione di cellette ossario o cinerarie, loculi singoli o a due posti è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri.

La concessione di cellette ossario e di celle cinerarie viene accordata anche ai viventi.

I pagamenti degli importi previsti dalla tariffa per le concessioni delle sepolture, le spese contrattuali, ed altro devono essere effettuati all'atto dell'assegnazione.

Allo scadere delle concessioni cimiteriali o su esplicita richiesta da parte dei familiari si può provvedere alla rimozione del feretro dalla sepoltura per altra destinazione (estumulazione).

E' prevista inoltre l' estumulazione, per gravi carenze di spazi e di esigenze di pubblico interesse, delle salme tumulate nei loculi perpetui con sepoltura da oltre cinquant'anni e la conseguente revoca della concessione.

Cremazione

La cremazione in Italia è un servizio pubblico a domanda individuale, soggetto a tariffa ministeriale.  Il cittadino che ne voglia usufruire deve manifestare in modo inequivocabile la propria volontà, tramite:
1) DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa e registro per la cremazione;
2) L’ISCRIZIONE, certificata dal legale rappresentante, ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini statutari, quello della cremazione delle salme degli associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui sopra vale anche contro il parere dei familiari;
3) In mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la VOLONTÀ del coniuge o , in difetto, del parente più prossimo  individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza.
4) La volontà manifestata dai LEGALI RAPPRESENTANTI per i minori e per le persone interdette.

Al momento del decesso il parente più prossimo, come previsto dalla normativa vigente, potrà avvalersi della cremazione come sepoltura per il proprio caro rivolgendosi all'Ufficio Cremazione dell'A.G.E.C.

TRASLAZIONE

La traslazione consiste nel trasferire una salma, oppure resti mortali o ceneri, da un loculo, un ossario, un cinerario ad altra sepoltura, in cui il defunto abbia il diritto di essere tumulato.
La traslazione può essere autorizzata soltanto nei seguenti casi:

  • per trasferimento in tomba di famiglia;
  • per trasferimento fuori comune
  • al momento dell'esumazione per essere tumulato in un ossario o in un loculo
  • dopo la cremazione, per essere tumulato in un cinerario, oppure in un loculo in cui il defunto abbia diritto alla tumulazione;
  • al momento della tumulazione di una salma in un loculo doppio, concessione che é costituita da due loculi sovrapposti, i famigliari possono chiedere di traslare, nel loculo libero, un defunto già tumulato in altra concessione, per tenere vicine due salme. Il rapporto di parentela dei due defunti presuppone preesistenti legami di famiglia o di convivenza.

Tutte le traslazioni di salme, resti mortali o ceneri devo essere esplicitamente autorizzate dall'Ufficio di Polizia Mortuaria. Il loculo eventualmente abbandonato viene restituito obbligatoriamente al comune.